Iscrizione Registro Italiano Cremazione
Il R.I.C., Registro Italiano Cremazioni, nasce il 9 giugno 2014 con carattere volontario e senza scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere sul territorio nazionale il rito della cremazione e i valori etici, sociali e culturali che lo ispirano.
Questa missione è esercitata sul territorio nazionale attraverso il riconoscimento legale ottenuto dalle autorità competenti, nel pieno rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti. Al fine di realizzarla, il Registro Italiano Cremazioni opera attivamente per garantire il diritto di scelta di ogni suo associato, tutelando – anche in sede legale – la volontà di cremazione della salma e dell’eventuale dispersione delle ceneri, secondo la normativa vigente.
La Volontà di Cremazione
L’ordinamento italiano consente ai suoi cittadini di poter manifestare la propria volontà di cremazione attraverso tre modalità:
la volontà testamentaria espressa dal defunto;
la volontà attestata dal coniuge o dal parente più prossimo o dalla maggioranza nel caso di più parenti prossimi di pari grado;
l’iscrizione a un organismo riconosciuto con autorizzazione come il Registro Italiano Cremazioni.
Senza entrare nella complessità giuridica della materia, è sufficiente ricordare che la volontà testamentaria deve essere espressa mediante testamento olografo o per atto di notaio. Nel primo caso, il documento è redatto dall’interessato, ma al momento del decesso è necessaria la pubblicazione: un notaio dovrà dunque convocare gli eredi, redigere un verbale, trasmetterlo agli Uffici competenti e provvedere a pubblicarlo. Ne consegue che, prima della cremazione, possono trascorrere settimane e che sarà dunque necessaria una temporanea inumazione della salma.
Nel secondo caso, se il testamento per atto di notaio è segreto occorrerà ripetere la medesima trafila burocratica. Se il testamento per atto di notaio è invece pubblico, i tempi si abbreviano, ma grava sull’esito finale un’incertezza. Non trattandosi di testamento patrimoniale, gli eredi non sono obbligati per legge a rispettare le disposizioni in materia di cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri. La volontà di cremazione, pertanto, non è tutelata e garantita da nessun organismo istituzionale.
In tutte queste procedure, inoltre, si è tenuto conto dei ritardi e delle incertezze senza con ciò entrare nel vivo dei costi da sostenere per la redazione testamentaria.
Il Registro Italiano Cremazioni è dunque la terza via, che garantisce i suoi iscritti dal rischio di vedere disattese le proprie volontà e tutela i parenti del defunto dalle responsabilità e dalle difficoltà normative in materia di cremazione. La dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione è a tutti gli effetti un testamento, ma non è suscettibile di pubblicazione né prevede dei costi aggiuntivi. È convalidato dal Presidente e dal Legale Rappresentante del Registro Italiano Cremazioni ed è messo in esecuzione non appena è avvenuto il decesso.
La scelta della cremazione è, per il Registro Italiano Cremazioni, il bene più importante che il suo iscritto decide di affidargli. Per queste ragioni dispone di professionisti che possano aiutare a dirimere le perplessità, i dubbi e le eventuali difficoltà di quanti vogliano affrontare questa scelta in piena autonomia e consapevolezza. Nel segno della libertà.
La conservazione delle ceneri
Ai sensi della Legge n. 130 del 2001, con la quale è caduto l'obbligo di ricovero delle ceneri nei Cimiteri italiani, le modalità di conservazione sono disciplinate nel rispetto delle volontà del defunto. Nel modulo di iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, una sezione dedicata consente al nuovo Socio di poter indicare a quale familiare affidare la conservazione a domicilio delle ceneri. Non è obbligatorio specificarlo al momento dell’iscrizione: ciascun iscritto potrà decidere, quando lo riterrà più opportuno, se dichiarare la volontà di affidare le ceneri alla conservazione o alla dispersione.
Ai Soci del Registro Italiano Cremazioni è riservato un servizio di consulenza legale dedicato che possa essere di aiuto a quelle domande, o a quelle problematiche, che non trovino immediata risposta nella giurisprudenza e che, per le loro complessità umane ed esistenziali, necessitino di un supporto fermo e sicuro.
La dispersione delle ceneri
Come nel caso di affido delle ceneri ad un familiare, con relativa conservazione a domicilio, la volontà di dispersione spetta al solo defunto. L'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, nella sezione dedicata, consente al nuovo Socio di poter dichiarare la sua volontà di dispersione e di indicarne il luogo, delegando a questo ruolo un familiare, l’esecutore testamentario o il legale rappresentante del R.I.C.
Prima dell’introduzione della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, la pratica della dispersione in Italia non era consentita. È oggi invece possibile effettuarla in aree riservate all'interno dei Cimiteri o in alcuni spazi extra-cimiteriali, ovvero in natura o nel perimetro di luoghi privati. Quest'ultima scelta deve avvenire con il consenso dei proprietari e senza fini di lucro. Severe limitazioni impediscono che la dispersione possa avvenire nei centri urbani, mentre in acqua (fiumi, mari e laghi) non è consentita nei soli tratti occupati da natanti o manufatti: è dunque necessario spingersi ad almeno 100 metri dalla riva, così come nei luoghi montani rispettare circa 200 metri di distanza dagli insediamenti abitativi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
Chiama per ulteriori informazioni TEL 081.529.29.35